La disciplina del c.d. ”whistleblowing” prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.
Ai sensi del D.lgs. 24/2023 rientrano nella definizione di segnalanti:
La gestione dei canali interni di segnalazione è affidata all’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.
Colui che intenda segnalare internamente le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con la Società, può farlo utilizzando i seguenti canali:
1) Canale di segnalazione scritto, il quale garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione: applicativo software accessibile al seguente link https://seatragadm.segnalazioni.net
Il sistema prevede due modalità di invio della segnalazione:
2) Canale di segnalazione orale: il segnalante può richiedere un incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza al fine di effettuare la segnalazione. Tale incontro può essere richiesto contattando l’OdV tramite la piattaforma di cui al punto precedente, richiedendo a quest’ultimo la programmazione di un incontro. L’OdV è tenuto a programmare, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, un incontro con il segnalante (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante). Il contenuto della segnalazione verbale, previo consenso della persona segnalante, viene trascritto dall’OdV in apposito verbale, firmato da quest’ultimo e dal segnalante
Per ulteriori dettagli è disponibile il Regolamento per le segnalazioni di illeciti e irregolarità.
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